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OBBLIGO VISITA MEDICA ANTIDROGA PER MANSIONI A RISCHIO

 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266/2007 l’intesa della Conferenza Stato-Regioni che regola la vigilanza antidroga sul lavoro per lo svolgimento di determinate mansioni, tassativamente elencate dalla legge.

Il provvedimento classifica le cosiddette “mansioni a rischio”, vale a dire quelle che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti.

Per le mansioni individuate dal provvedimento diventa obbligatoria la sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata dal medico competente del lavoro (medico aziendale), tramite accertamenti comprendenti esami clinici, biologici e indagini diagnostiche.

Tali accertamenti devono essere effettuati prima dell’inizio dello svolgimento delle “mansioni a rischio” da parte del lavoratore, pertanto:

Ø all’atto dell’assunzione;

Ø al momento dell’adibizione del lavoratore alle mansioni a rischio;

Ø con periodicità annuale.

E’ bene ricordare che la norma si applica sia alle aziende che impiegano personale dipendente, ma anche alle società senza dipendenti, in quanto i soci sono equiparati ai dipendenti in quanto ricoprono la mansione di “datore di lavoro” gli uni degli altri.

E’ ancora controversa la data di entrata in vigore di tale norma la quale rimanda, in parte, la piena efficacia, all’emanazione di un decreto. Tuttavia sembra che le disposizioni inerenti gli accertamenti sanitari siano vigenti da subito.

Per tale motivo raccomandiamo di interpellare il medico del lavoro incaricato per concordare e programmare le visite mediche a carico dei dipendenti che svolgono le mansioni di seguito indicate, anche in considerazione del sistema sanzionatorio particolarmente pesante che assiste la norma.

Per il lavoratore che si rifiuti di sottoporsi al controllo sanitario è previsto l’arresto fino a 15 giorni oppure un’ammenda da 103,00 a 309,00 euro.

Il datore di lavoro che, invece, non sollevi il lavoratore tossicodipendente dallo svolgimento delle mansioni a rischio può incorrere nell’arresto da 2 a 4 mesi oppure ad un’ammenda da 5.164,00 a 25.822,00 euro.

Alleghiamo l’elenco delle mansioni considerate a rischio.

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

20/12/2007

 

 

 

 

Conferenza unificata Stato-Regioni

Provvedimento 30 ottobre 2007

(G.U. 15 novembre 2007, n. 266)

ALLEGATO I

Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi

1)      Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a)      impiego di gas tossici (art. 8 del Regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b)      fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);

c)      direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

2)      Mansioni inerenti le attività di trasporto:

a)      conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b)      personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

c)      personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

d)      personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;

e)      personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;

f)        conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g)      personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h)      controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

i)        personale certificato dal Registro aeronautico italiano;

j)        collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

k)      addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

l)        addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3)      Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.